Sez. 2, Sentenza n. 910 del 15/02/1986 (Rv. 444436 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - PRETESA DEL PROFESSIONISTA DI UN COMPENSO IN MISURA ECCEDENTE I MINIMI TARIFFARI - PROVA DELLA GIUSTIFICAZIONE DI TALE MAGGIORE COMPENSO - ONERE DEL PROFESSIONISTA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - PRETESA DEL PROFESSIONISTA DI UN COMPENSO IN MISURA ECCEDENTE I MINIMI TARIFFARI - PROVA DELLA GIUSTIFICAZIONE DI TALE MAGGIORE COMPENSO - ONERE DEL PROFESSIONISTA.*
Nei rapporti tra l'avvocato e il proprio cliente, sia per le prestazioni giudiziali che per quelle stragiudiziali, il professionista il quale pretenda un compenso in misura eccedente i minimi tariffari stabiliti, deve fornire, a norma dell'art. 2697 cod. civ., la prova degli elementi costitutivi del diritto fatto valere, cioè delle circostanze che nel caso concreto giustifichino detto maggiore compenso, restando in difetto applicabili i minimi medesimi. (V 1043/81, mass n 411591; (V 3496/75, mass n 377665; (V 3179/74, mass n 371676; (V 0432/71, mass n 350031; (V 0296/71, mass n 349788; (V 0294/71, mass n 349782).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 60 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 61 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 4, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)