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Sez. 3, Sentenza n. 6637 del 04/12/1982 (Rv. 424263 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI IN GENERE - RICORSO - PROPOSIZIONE - FORME.*
Stato
decisa il 1982-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424263-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI IN GENERE - RICORSO - PROPOSIZIONE - FORME.*

La proposizione del ricorso in opposizione agli Atti esecutivi si effettua mediante deposito del relativo atto presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, dovendosi tale formalità, sebbene non prevista espressamente dalla norma, ritenere necessaria, conformemente alla natura ed allo scopo dell'atto stesso, che tende a costituire un immediato contatto fra giudice e parte per consentire al primo la sollecita conoscenza della materia del contendere ed i susseguenti adempimenti (fissazione dell'udienza di comparizione e del termine perentorio di notificazione, nonché adozione dei provvedimenti opportuni nei casi urgenti), salva restando peraltro la possibilità che siffatto scopo, senza che venga ecceduto il termine di cinque giorni entro il quale la opposizione deve essere compiuta, si realizzi effettivamente attraverso l'osservanza di formalità diverse di proposizione del ricorso ugualmente idonee a consentirne la conoscenza da parte del giudice entro lo stesso termine. (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto tardiva l'opposizione proposta con ricorso spedito con plico postale entro il termine di cinque giorni, ma pervenuto dopo la scadenza del termine stesso alla cancelleria del giudice competente).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)