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Sez. 3, Sentenza n. 11251 del 17/12/1996 (Rv. 501366 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Forma - Ricorso - Adozione altra forma - Validità - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501366-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Lo scopo del ricorso, previsto dall'art. 617 primo comma cod. proc. civ. per proporre opposizione agli atti esecutivi se l'esecuzione è iniziata, è quello di instaurare un rapporto cognitivo con il giudice dell'esecuzione e di lasciarne prova documentale nel relativo fascicolo. Pertanto non può essere dichiarato nullo un atto che rivesta una forma diversa dal ricorso, se ha però i requisiti indispensabili per il raggiungimento del suddetto scopo o comunque lo ha raggiunto(art. 156 secondo e terzo comma cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)