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Sez. 5, Sentenza n. 1739 del 06/12/1977 Ud. (dep. 17/02/1978) Rv. 137970 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - PRENDITORE DELL'ASSEGNO - QUALIFICA DI PERSONA OFFESA DAL REATO - ESCLUSIONE - OMESSA CITAZIONE - NULLITA DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137970-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - PRENDITORE DELL'ASSEGNO - QUALIFICA DI PERSONA OFFESA DAL REATO - ESCLUSIONE - OMESSA CITAZIONE - NULLITA DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - INSUSSISTENZA.*

Il prenditore dell'assegno emesso senza copertura non si qualifica, di per se, come persona offesa in senso tecnico-giuridico, e cioe come soggetto sicuramente e direttamente colpito dal crimine, poiche il bene tutelato dall'art 116 RD 21 dicembre 1933 n 1736 e l'interesse pubblico relativo alla funzione economica ed alla sicurezza della circolazione del titolo di credito. Dal che consegue che il prenditore medesimo, essendo titolare di mere pretese risarcitorie, dev'essere considerato - salvo che si sia costituito parte civile - come soggetto estraneo al processo penale, il cui oggetto specifico consiste nell'accertamento del reato. (in applicazione di tale principio e stata esclusa la nullita del decreto di citazione a giudizio per omessa citazione del prenditore dell'assegno).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 422 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)