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Sez. 2, Sentenza n. 1270 del 08/06/1967 (Rv. 327801 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - INCOMPETENZA FUNZIONALE - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - COMPARIZIONE DELL'INTIMATO - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1967-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327801-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - INCOMPETENZA FUNZIONALE - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - COMPARIZIONE DELL'INTIMATO - SANATORIA.*

Il difetto di Competenza funzionale dell'ufficiale giudiziario inficia soltanto l'atto da lui compiuto, e cioe la notificazione, onde trova applicazione, in tal caso, il principio secondo cui i vizi della notificazione sono sanati con la comparizione dell'intimato. (nella specie, la notificazione del ricorso era avvenuta a mezzo del servizio postale, ma ad opera di ufficiale giudiziario incompetente).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)