diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3774 del 22/10/1976 (Rv. 382478 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - IN GENERE: FORMA - ESECUZIONE AD OPERA DI UFFICIALE GIUDIZIARIO TERRITORIALMENTE INCOMPETENTE - INESISTENZA - ESCLUSIONE - NULLITA - DEDUCIBILITA CON OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINI.*
Stato
decisa il 1976-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382478-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - IN GENERE: FORMA - ESECUZIONE AD OPERA DI UFFICIALE GIUDIZIARIO TERRITORIALMENTE INCOMPETENTE - INESISTENZA - ESCLUSIONE - NULLITA - DEDUCIBILITA CON OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINI.*

Il pignoramento eseguito da un ufficiale giudiziario addetto ad un diverso ufficio dello stesso distretto e, come tale, abilitato a compiere Atti diversi dalla notificazione sia pure in caso di impedimento o Mancanza dell'ufficiale o dell'aiutante ufficiale giudiziario addetto all'ufficio competente, non e giuridicamente inesistente per 'carenza di poterè, ma, piu semplicemente, nullo per incompetenza del soggetto. Ne consegue che la domanda volta a far dichiarare tale nullita configurando un'opposizione agli Atti esecutivi e non un'opposizione all'esecuzione, in quanto attiene alla regolarita formale del pignoramento e non alla validita sostanziale dell'Azione esecutiva, dev'essere proposta nel termine perentorio stabilito dall'art 617 cod proc civ. (V 1059/71, mass n 351083; (V 1270/67, mass n 327801).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)