Sez. 3, Sentenza n. 7896 del 10/05/1999 Ud. (dep. 18/06/1999) Rv. 214368 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio previsto dalla legge n. 724 del 1994 - Rustico eseguito entro il 31 dicembre 1993 - Completamento dell'opera edilizia successivo a tale data - Illiceità penale - Sussistenza - Sanzione accessoria della demolizione - Applicabilità - Esclusione.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di condono edilizio, nell'ipotesi in cui entro il 31 dicembre 1993 sia stato eseguito il rustico e completata la copertura del fabbricato abusivo, la prosecuzione dei lavori di integrale completamento dello stabile - dopo l'entrata in vigore del d.l. 26 luglio 1994 n. 468 - senza l'osservanza dell'articolo 35, comma 14, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, determina l'applicabilità delle sanzioni penali, escluse quelle amministrative (articolo 38, comma 4). Ed invero, il d.l. n. 468 del 1994 all'articolo 1 richiama i capi IV e V della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e, pertanto, anche il menzionato articolo 35, che al citato comma 14 subordina l'esecuzione delle ulteriori opere di completamento alla presentazione della domanda di sanatoria ed al versamento della seconda rata d'oblazione. Ne consegue che, se la statuizione non è rispettata ed i lavori sono posti in essere prima dell'indicato momento in cui la legge consente la loro esecuzione, il reato edilizio, che ha natura permanente, è del pari configurabile, pur se l'immobile non deve essere demolito.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 com. 14 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 26/07/1994 num. 468 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)