Sez. 2, Sentenza n. 6603 del 04/12/1982 (Rv. 424241 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - ESERCIZIO - ESTENSIONE - MODALITÀ - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE DELL'ESTENSIONE E DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE SERVITÙ - DUBBIO CIRCA L'ESTENSIONE E LE MODALITÀ DI ESERCIZIO - NORME SUPPLETIVE DI CUI AGLI ARTT. 1064 E 1065 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - ESERCIZIO - ESTENSIONE - MODALITÀ - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE DELL'ESTENSIONE E DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE SERVITÙ - DUBBIO CIRCA L'ESTENSIONE E LE MODALITÀ DI ESERCIZIO - NORME SUPPLETIVE DI CUI AGLI ARTT. 1064 E 1065 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Perché una servitù possa dirsi idoneamente costituita non è necessaria l'indicazione espressa della estensione e delle modalità di Esercizio della servitù, in quanto, in Mancanza, soccorrono le norme suppletive di cui all'art. 1064 cod. civ., secondo cui il diritto di servitù comprende tutto cio che è necessario per usarne, e all'art. 1065 cod. civ., secondo cui colui che ha un diritto non può usarne se non a mezzo del suo titolo e del suo possesso; e solo nel dubbio circa l'estensione e le modalità di Esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1065
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)