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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14546 del 16/08/2012 (Rv. 623543 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE | Atto costitutivo - Contenuto - Indicazione espressa dell'estensione e delle modalità di esercizio della servitù - Necessità - Esclusione - Norme suppletive di cui agli artt. 1064 e 1065. cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2012-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623543-01

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE

Al fine della valida costituzione negoziale di una servitù, non è necessaria l'indicazione espressa dell'estensione e delle modalità di esercizio della servitù, in quanto, in mancanza, soccorrono le norme suppletive di cui all'art. 1064 cod. civ., secondo cui il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne, ed all'art. 1065 cod. civ., secondo cui colui che ha un diritto non può usarne se non a mezzo del suo titolo e del suo possesso; con la conseguenza che, solo nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1063, Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1065

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)