Sez. 5, Sentenza n. 45511 del 22/04/2014 Cc. (dep. 04/11/2014) Rv. 261673 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - DELLA PERSONA OFFESA | Notifica dell'udienza alla persona offesa - Nullità - Mancata proposizione dell'eccezione - Sanatoria - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - DELLA PERSONA OFFESA
L'omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare alla persona offesa, previsto a pena di nullità dall'art. 419, commi 1 e 7, cod. proc. pen., costituisce motivo di nullità della eventuale sentenza di non luogo a procedere, che può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, in quanto la previsione dell'art. 428, comma terzo, cod. proc. pen., costituisce una deroga alla disciplina generale dettata per la nullità relativa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)