Sez. 5, Sentenza n. 2513 del 18/12/2008 Cc. (dep. 21/01/2009) Rv. 242553 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Singolo creditore - Qualità di persona offesa - Sussistenza - Omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare - Conseguenze.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Il singolo creditore è persona offesa dal reato di bancarotta fraudolenta, sicché l'omessa notificazione allo stesso dell'avviso dell'udienza preliminare costituisce motivo di nullità della procedura e della sentenza di non luogo a procedere eventualmente emessa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 240, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)