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Sez. 5, Sentenza n. 2513 del 18/12/2008 Cc. (dep. 21/01/2009) Rv. 242553 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Singolo creditore - Qualità di persona offesa - Sussistenza - Omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242553-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Il singolo creditore è persona offesa dal reato di bancarotta fraudolenta, sicché l'omessa notificazione allo stesso dell'avviso dell'udienza preliminare costituisce motivo di nullità della procedura e della sentenza di non luogo a procedere eventualmente emessa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 240, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)