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Sez. 1 - , Ordinanza n. 15807 del 07/06/2021 (Rv. 661812 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Insinuazione al passivo - Credito del professionista attestatore nel concordato preventivo . Eccezione di inadempimento della curatela - Rilievo d’ufficio di diverso inadempimento - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661812-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

In tema di ammissione al passivo fallimentare del credito del professionista che abbia redatto la relazione di cui all'art. 161, comma 3, l.fall., in presenza di eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, il giudice non può negare l'ammissione sul fondamento di una diversa ragione di inadempimento, trattandosi di eccezione rimessa all'esclusiva iniziativa di parte. (Nella specie la curatela contestava al professionista di essere stato inadempiente per aver attestato una proposta concordataria palesemente inadeguata, mentre il tribunale aveva respinto la domanda di insinuazione al passivo in quanto l'ammissione al concordato era stata revocata per frode).

Cod. Civ. art. 1460, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 161 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)