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Sez. 2, Sentenza n. 6168 del 16/03/2011 (Rv. 616928 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Proponibilità per la prima volta in appello - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616928-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

È inammissibile, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, la proposizione per la prima volta in appello dell'eccezione d'inadempimento, trattandosi di eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)