Sez. 1, Sentenza n. 4889 del 04/06/1987 (Rv. 453507 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - PER DIFETTO GRAVE DI UNO DEI CONIUGI DELLA CAPACITÀ DI DISCREZIONE NEL GIUDIZIO CIRCA I DIRITTI ED I DOVERI MATRIMONIALI ESSENZIALI - CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO - INSUSSISTENZA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - PER DIFETTO GRAVE DI UNO DEI CONIUGI DELLA CAPACITÀ DI DISCREZIONE NEL GIUDIZIO CIRCA I DIRITTI ED I DOVERI MATRIMONIALI ESSENZIALI - CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO - INSUSSISTENZA.*
Con riguardo alla sentenza del tribunale ecclesiastico, che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario per "difetto grave di uno dei coniugi della capacità di discrezione del giudizio circa i diritti ed i doveri matrimoniali essenziali", non costituisce ostacolo alla delibazione, sotto il profilo dell'ordine pubblico (nella specie, nel vigore del concordato del 1929, applicato con la legge 27 maggio 1929 n. 847), né la circostanza che la suddetta pronuncia richieda un'indagine sulla psiche del soggetto, ove essa sia stata condotta con strumenti di prova ammessi dall'ordinamento interno, né la ragione posta a fondamento di tale declaratoria, stante la sua sostanziale corrispondenza con l'incapacità naturale di cui all'art. 120 cod.civ., né infine il fatto che la pronuncia medesima abbia posto all'incapace il divieto di passare a nuove nozze, atteso che siffatta distinta statuizione è relativa agli effetti della nullità nell'ordinamento canonico, estranea all'oggetto della delibazione. (V 6621/84, mass n 438165).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 120, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)