Sez. 1, Sentenza n. 6331 del 25/11/1988 (Rv. 460667 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO - AMENTIA DI UNO DEI CONIUGI - DICHIARAZIONE SU ISTANZA DELL'ALTRO CONIUGE - CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO - INSUSSISTENZA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO - AMENTIA DI UNO DEI CONIUGI - DICHIARAZIONE SU ISTANZA DELL'ALTRO CONIUGE - CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO - INSUSSISTENZA.*
Al fine della delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per "amentia" di uno dei coniugi, non costituisce impedimento, sotto il profilo del limite dell'ordine pubblico, la circostanza che detta nullità sia stata dichiarata su istanza dell'altro coniuge, posto che la disposizione dell'art. 120 primo comma cod. civ., in base alla quale la legittimazione all'impugnazione per incapacità naturale spetta soltanto al coniuge che si sia trovato in tale situazione al momento della celebrazione, non esprime un principio essenziale dell'istituto del matrimonio civile, e, quindi, non è riconducibile fra le norme di ordine pubblico. (V 6444/87, mass n 454722; (V 4889/87, mass n 453507).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 120 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)