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Sez. 3, Sentenza n. 1961 del 17/08/1965 (Rv. 313742 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - ACTIO IUDICATI - OBBLIGAZIONI SOLIDALI.*
Stato
decisa il 1965-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313742-01

PRESCRIZIONE CIVILE - ACTIO IUDICATI - OBBLIGAZIONI SOLIDALI.*

L'art.2953 cod.civ. ammette i diritti, per i quali la legge stabilisce la prescrizione breve, a beneficiare della ordinaria prescrizione decennale per il solo fatto che siano stati canonizzati in un giudicato, a prescindere dai soggetti contro cui i diritti stessi siano fatti valere e quindi dalla circostanza che essi, dopo essere stati giudizialmente riconosciuti contro uno dei debitori solidali, vengano azionati contro altro condebitore. (Conf. 2633/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)