Sez. 3, Sentenza n. 10805 del 03/12/1996 (Rv. 501027 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - EFFETTI DEL GIUDICATO | Sentenza di condanna - "Actio iudicati" - Prescrizione ordinaria decennale - Danno da inottemperanza a detta sentenza - Diritto al risarcimento - Prescrizione quinquennale - Operatività.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - EFFETTI DEL GIUDICATO
Mentre il diritto fondato su una sentenza di condanna (nella specie pagamento degli interessi legali moratori) si prescrive in dieci anni dal suo passaggio in giudicato, il diritto al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento ad essa (nella specie maggior danno ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ.) matura giorno per giorno, così come la sua prescrizione, quinquennale ai sensi dell'art. 2947 primo comma cod. civ.; perciò esso è prescritto per i danni verificatisi nel quinquennio precedente al suo esercizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)