Sez. L, Sentenza n. 1676 del 12/03/1986 (Rv. 445024 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ALIQUOTA DEI POSTI DA COPRIRE - DETERMINAZIONE - CRITERI - LAVORATORI ASSUNTI PERCHÉ AVVIATI OBBLIGATORIAMENTE - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ALIQUOTA DEI POSTI DA COPRIRE - DETERMINAZIONE - CRITERI - LAVORATORI ASSUNTI PERCHÉ AVVIATI OBBLIGATORIAMENTE - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di collocamento obbligatorio, disciplinato dalla legge n. 482 del 1968, nel numero dei dipendenti dell'imprenditore, sul quale va calcolata l'aliquota dei posti da coprire con assunzione obbligatoria, vanno conteggiati solo i lavoratori assunti secondo il regime ordinario e non i lavoratori appartenenti alle categorie protette ed assunti perché avviati obbligatoriamente al lavoro presso detto imprenditore dall'U.P.l.m.o., come può desumersi sia dallo art. 11 della legge cit. Che prevede la non computabilità a tali fini, tra i dipendenti del datore di lavoro, degli appartenenti alle altre categorie protette già obbligatoriamente occupati, sia dallo art. 21 che prescrive l'indicazione separata e distinta degli invalidi (od assimilati) che già si trovano alle dipendenze dello imprenditore perché assunti a seguito di collocamento obbligatorio. (V 465/85, mass n 438674).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)