Sez. L, Sentenza n. 465 del 28/01/1985 (Rv. 438674 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COPERTURA DELL'ALIQUOTA EX ART. 11 COMMA PRIMO DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - LAVORATORI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE MA ASSUNTI NELLE FORME ORDINARIE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COPERTURA DELL'ALIQUOTA EX ART. 11 COMMA PRIMO DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - LAVORATORI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE MA ASSUNTI NELLE FORME ORDINARIE - IRRILEVANZA.*
La copertura dell'aliquota complessiva di cui all'art. 11 comma primo della legge 2 aprile 1968 n. 482 - in tema di assunzione obbligatoria di invalidi o assimilati - può ritenersi realizzata solo attraverso le assunzioni effettuate su designazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dovendosi perciò escludere dal computo quei lavoratori che, sebbene infortunati o malati e, comunque, riconducibili ad una delle categorie protette, siano stati assunti nelle forme ordinarie, anche se anteriormente all'entrata in vigore della citata legge ed anche se tale riconducibilità consegua ad una situazione di Invalidità sopravvenuta in costanza di rapporto. (V 154/82, mass n 417837; (V 1376/81, mass n 412003).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)