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Sez. 4, Sentenza n. 7303 del 07/04/1983 Ud. (dep. 02/09/1983) Rv. 160136 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - AUMENTO DELLA PROVVISIONALE - ASSENZA DI SPECIFICO MOTIVO DI GRAVAME - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160136-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - AUMENTO DELLA PROVVISIONALE - ASSENZA DI SPECIFICO MOTIVO DI GRAVAME - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il giudice di appello, senza specifica impugnazione della parte civile, non può condannare l'imputato al pagamento di una provvisionale maggiore di quella stabilita dal giudice di primo grado, solo in base alla richiesta formulata nella discussione orale, non essendo ciò consentito dall'effetto devolutivo dello appello e dal divieto di ultrapetizione. (Conf mass n 099766).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)