Sez. 1, Sentenza n. 44160 del 30/09/2009 Ud. (dep. 18/11/2009) Rv. 245558 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - ACQUISIZIONE NEL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO | Minaccia al testimone - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - ACQUISIZIONE NEL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO
Gli "elementi concreti" che giustificano l'acquisizione probatoria delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, perchè ne fanno desumere la sottoposizione a violenza o intimidazione, da un lato possono non coincidere con gli elementi idonei a essere posti a base di una pronuncia di condanna, dall'altro non possono risolversi in meri sospetti, ma devono consistere in fatti che, per precisione, obiettività e significatività, siano sintomatici della prospettata violenza o intimidazione, senza necessità di specifici accertamenti al riguardo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse motivato la ritenuta sussistenza dell'intimidazione facendo riferimento a fatti concreti ed obiettivi costituiti dall'improvviso allontanamento del teste dall'aula di udienza prima della sua escussione, dalla ricezione da parte del cancelliere di una telefonata, proveniente da persona qualificatasi come il medesimo teste, nella quale si riferiva delle intimidazioni esercitate da un parente dell'imputato presente in aula, e dall'accertata presenza in aula di persona legata da vincoli di parentela con lo stesso imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)