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Sez. 1, Sentenza n. 17704 del 20/04/2010 Ud. (dep. 10/05/2010) Rv. 247064 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE | Recupero probatorio per condotta illecita esercitata sul dichiarante - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247064-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE

Ai fini della legittimità del ricorso al meccanismo di recupero probatorio dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., riferito alla dichiarazioni del testimone, ma applicabile anche a quelle dell'imputato di reato connesso o probatoriamente collegato, stante il rinvio contenuto nell'art. 210, commi quinto e sesto, stesso codice, non rileva la veste formale assegnata al dichiarante, ma solo la dimostrazione della condotta illecita su di lui esercitata per indurlo a tacere o a mentire, dimostrazione per la quale non è richiesta una prova al di là di ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente qualsiasi elemento sintomatico dell'intimidazione subita, purché connotato da precisione, obiettività e significatività. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficienti alcune dichiarazioni di altri imputati relative al proposito, maturato in ambiente malavitoso, di indurre il dichiarante, imputato di reato connesso, alla ritrattazione, e l'assoluta inverosimiglianza del pretesto da quest'ultimo addotto a sua giustificazione - essere stato costretto a formulare ingiuste accuse da P.M. e carabinieri - per il quale aveva subito condanna per calunnia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)