diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2370 del 09/03/1988 (Rv. 458156 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - COSTRUZIONE DI SPORTI SUL CORTILE COMUNE - LICEITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458156-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - COSTRUZIONE DI SPORTI SUL CORTILE COMUNE - LICEITÀ - CONDIZIONI.*

Gli sporti che il singolo condomino ha diritto di costruire sul cortile comune debbono essere concretamente realizzati in maniera che non venga alterata la destinazione di tale cortile, che è principalmente quella di fornire luce e aria agli immobili circostanti, ed in modo che la loro costruzione non si ponga in contrasto con le esigenze di un pari uso dello stesso cortile da parte degli altri comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., in relazione alle prospettive offerte dalla struttura e ubicazione delle proprietà individuali. (Conf 179/77, mass n 383688).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)