Sez. 2, Sentenza n. 179 del 14/01/1977 (Rv. 383688 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - USO - ESTENSIONE E LIMITI - SPORTI SUL CORTILE COSTRUITI DAL SINGOLO CONDOMINO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - USO - ESTENSIONE E LIMITI - SPORTI SUL CORTILE COSTRUITI DAL SINGOLO CONDOMINO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Gli sporti che il singolo condomino ha diritto di costruire sul cortile comune debbono essere concretamente realizzati in maniera che non venga alterata la destinazione di tale cortile, che e principalmente quella di fornire luce ed aria agli immobili circostanti, ed in modo che la loro costruzione non si ponga in contrasto con le esigenze di un pari uso dello stesso cortile da parte degli altri comproprietari nonche con quelle di qualsiasi altro miglior uso che i medesimi possono fare in altra parte della cosa comune, nei limiti di cui all'art 1102 cod civ, in relazione alle ragionevoli prospettive offerte dalla struttura, ubicazione e destinazione delle proprieta individuali. (Conf 3626/71, mass n 355353).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)