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Sez. 3, Sentenza n. 11967 del 25/11/1998 (Rv. 521105 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Condizioni - Pregiudizialità logico - giuridica - Domanda di risoluzione per inadempimento del conduttore - Successiva domanda risarcitoria di questi nei confronti del locatore per violazione degli obblighi di cui all' art. 31 legge 392/1978 - Sospensione necessaria della seconda causa fino al passaggio in giudicato della decisione sulla prima - Ragioni - Presupposto della domanda risarcitoria - Diniego di rinnovo del contratto ai sensi dell' art. 29 legge precitata - Effetti della risoluzione - Scioglimento retroattivo del contratto.
Stato
decisa il 1998-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521105-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La decisione della causa di risoluzione del contratto di locazione di immobile ad uso diverso dall' abitazione, chiesta dal locatore per inadempimento del conduttore prima della cessazione del rapporto locativo ai sensi dell' art. 29 legge 27 luglio 1978 n. 392 è logicamente e giuridicamente pregiudiziale a quella da questi successivamente instaurata nei confronti del locatore per i danni derivatigli dall' inadempimento agli obblighi di cui all' art. 31 stessa legge, perché l' accoglimento della domanda di risoluzione determina, con effetti retroattivi, lo scioglimento del contratto di locazione, mentre il presupposto risarcitorio è che la locazione non sia stata rinnovata per una delle cause normativamente previste.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)