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Sez. 3, Sentenza n. 7355 del 08/08/1997 (Rv. 506568 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti e condizioni - Procedimento di convalida di sfratto e procedimento per la declaratoria di nullità dell'acquisto dell'immobile da parte del locatore - Rapporto di pregiudizialità meramente parziale - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506568-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Ricorre la fattispecie della sospensione necessaria del procedimento, ex art. 295 cod. proc. civ., qualora risultino pendenti, dinanzi a due diversi giudici, procedimenti legati, tra loro, da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell'uno costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, di modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto tra giudicati. Ne consegue che, tra il procedimento per convalida di sfratto, e quello avente ad oggetto la declaratoria di nullità dell'acquisto dell'immobile da parte del locatore che per tale sfratto agisca, sussiste un rapporto di pregiudizialità meramente parziale, avendo in comune entrambi i giudizi soltanto una porzione di essi, mentre la questione da risolvere, in ciascuno dei due, non è suscettibile di far stato nei confronti della parte che a tale giudizio non abbia partecipato, con conseguente non configurabilità di un potenziale conflitto tra giudicati e non legittimità della sospensione di uno dei due procedimenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)