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Sez. 1, Sentenza n. 12733 del 17/11/1999 (Rv. 531205 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA D'APPELLO | Contenuto - Indicazione del giudice - Collegio deliberante e collegio presente alla lettura del dispositivo - Diversità di composizione - Indicazione del nominativo dei componenti del collegio deliberante - Necessità.
Stato
decisa il 1999-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531205-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA D'APPELLO

In base agli artt. 276, 132, 429 e 437 cod. proc. civ., anche nel rito del lavoro la paternità della decisione spetta al collegio che l'ha deliberata in camera di consiglio, essendo la funzione della lettura del dispositivo solo quella di rendere pubblica ed immodificabile la decisione. Nell'epigrafe della sentenza d'appello, pertanto, deve essere indicato il nominativo dei membri del collegio che ha assunto la decisione e non quello dei componenti del collegio presenti alla lettura del dispositivo, se, per irregolarità, si sia verificata una diversità di composizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)