Sez. L, Sentenza n. 1733 del 18/02/1998 (Rv. 512765 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) | Rilevanza esterna - Immodificabilità - Errore contenuto nella decisione espressa nel dispositivo - Correzione in sede di motivazione - Divieto - Difformità tra dispositivo e motivazione - Nullità della sentenza - Procedimento di correzione - Inammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL)
Nel rito del lavoro il dispositivo della sentenza non è - come nel rito ordinario - un atto puramente interno modificabile dallo stesso giudice fino a quando la sentenza non venga pubblicata, ma è atto di rilevanza esterna, poiché la sua lettura in udienza fissa in maniera immodificabile portandolo ad immediata conoscenza delle parti che di esso possono avvalersi come titolo esecutivo autonomo. Ne consegue che l'errore contenuto nella decisione espressa nel dispositivo non può essere corretto dallo stesso giudice in sede di motivazione e che ove ciò avvenga la difformità fra motivazione e dispositivo costituisce causa di nullità della sentenza non potendo in tale ipotesi trovare applicazione il principio della possibilità di integrazione del dispositivo con la motivazione della sentenza, né il procedimento di correzione ex art. 287 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)