Sez. 4, Sentenza n. 40848 del 13/09/2023 Ud. (dep. 09/10/2023) Rv. 285105 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Messa alla prova - Rinvio di ufficio del processo per consentire l'elaborazione del programma da parte dell'UEPE - Sospensione della prescrizione - Esclusione - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Il rinvio dell'udienza, disposto d'ufficio dal giudice al fine di consentire l'elaborazione, nei confronti dell'imputato ammesso alla prova, del programma di trattamento da parte dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, non determina la sospensione del decorso dei termini di prescrizione, trattandosi di differimento non dovuto ad esigenze attinenti alla acquisizione di elementi di prova o al riconoscimento di termini a difesa ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 com. 1 lett. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)