Sez. 4 - , Sentenza n. 13469 del 19/11/2019 Ud. (dep. 30/04/2020) Rv. 279001 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Rinvio del processo su richiesta del difensore dell’imputato per dare corso alla procedura di messa alla prova - Effetto sospensivo della prescrizione - Sussistenza.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato per consentire di dare corso alla procedura di messa alla prova e all'elaborazione, da parte dell'ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento, comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 com. 1 lett. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)