Sez. 3, Sentenza n. 897 del 26/03/1971 (Rv. 350796 - 01)
COMODATO - ESTINZIONE - IN GENERE - COMODATO DI IMMOBILE - REVOCABILITA AD NUTUM DA PARTE DEL COMODANTE.*
COMODATO - ESTINZIONE - IN GENERE - COMODATO DI IMMOBILE - REVOCABILITA AD NUTUM DA PARTE DEL COMODANTE.*
La Determinazione della durata del comodato non puo desumersi, trattandosi di immobile, dalla generica destinazione, cui esso per sua natura e adibito, perche da tale destinazione, in Mancanza di particolari prescrizioni di durata, deriva soltanto un uso indeterminato e continuativo, dal quale non si potrebbe desumere alcun termine finale connaturato all'uso particolare o contingente cui la cosa deve essere adibità in tale ipotesi, quindi, la concessione deve intendersi a tempo indeterminato e, cioe, a titolo precario, con la conseguente revocabilita ad nutum da parte del comodante, a norma dell'art 1810 cod civ. (V 4073'54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1810
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)