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Sez. 1, Sentenza n. 2750 del 22/03/1994 (Rv. 485855 - 01)

Comodato - Estinzione - In genere | Immobile adibito ad abitazione - Concessione in comodato con la clausola "fino a quando i comodatari non abbiano reperito un altro alloggio" - Art. 1810 cod. civ. - Disciplina - Applicabilità.
Stato
decisa il 1994-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485855-01

Comodato - Estinzione - In genere

Nel contratto di comodato l'obbligo di restituzione non può prescindere dalla fissazione di un termine che, in quanto tale, deve per definizione essere certo nel suo futuro verificarsi. Pertanto, ove il bene (nella specie, immobile adibito ad abitazione) sia stato concesso in comodato con la clausola "fino a quando i comodatari non abbiano reperito un altro alloggio", il termine stabilito è meramente apparente, mancando di qualsiasi concretezza temporale di determinazione, e deve considerarsi come non apposto, con la conseguenza che il rapporto resta regolato dall'art. 1810 cod. civ., secondo cui quando il comodato è senza determinazione di durata il comodatario è tenuto all'immediata restituzione a richiesta del comodante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)