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Sez. 3, Sentenza n. 25216 del 15/12/2015 (Rv. 638090 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Verifica preliminare in ordine all'ammissibilità della domanda risarcitoria - Abrogazione ad opera della l. n. 18 del 2015 - Applicazione retroattiva della norma sopravvenuta - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638090-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

In tema di responsabilità civile dei magistrati, la sopravvenuta abrogazione della disposizione di cui all'art. 5 della l. n. 117 del 1988, per effetto dell'art. 3, comma 2, della l. n. 18 del 2015, non ha efficacia retroattiva, onde l'ammissibilità della domanda di risarcimento danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie deve essere delibata alla stregua delle disposizioni processuali vigenti al momento della sua proposizione. Ne consegue che il giudizio di ammissibilità previsto dall'art. 5 cit. continua ad applicarsi alle domande avanzate con ricorso depositato prima del 19 marzo 2015, data di entrata in vigore della legge n. 18 del 2015.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST., Legge 27/02/2015 num. 18 art. 3 com. 2, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)