Sez. 3, Ordinanza n. 21079 del 27/07/2024 (Rv. 671831-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Responsabilità civile dei magistrati - Termine di decadenza per la proposizione dell'azione risarcitoria - Modifica dell'art. 4, comma 2, l. n. 117 del 1988, disposta dall'art. 3, comma 1, lettera a), l. n. 18 del 2015 - Applicazione in relazione a fatti antecedenti all'entrata in vigore - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di responsabilità civile dei magistrati, il termine triennale di decadenza per la proposizione dell'azione risarcitoria, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera a), l. n. 18 del 2015 - che ha modificato l'art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988, che prevedeva un termine biennale - non è applicabile ai giudizi relativi a fatti intervenuti in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, perché, in mancanza di disposizioni transitorie, tale norma non ha efficacia retroattiva.
Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 27/02/2015 num. 18 art. 3 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)