Sez. L, Sentenza n. 2435 del 27/03/1990 (Rv. 466156 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE - OGGETTO - FATTI OBIETTIVI - NECESSITÀ - APPREZZAMENTI PERSONALI - DIVIETO - LIMITI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE - OGGETTO - FATTI OBIETTIVI - NECESSITÀ - APPREZZAMENTI PERSONALI - DIVIETO - LIMITI.*
La regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi, e non già apprezzamenti personali, deve essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva dei fatti, ma sono consentiti quegli apprezzamenti che non sia possibile scindere dalla deposizione dei fatti, rimanendo affidato al giudice che procede all'escussione del teste, di impedire inammissibili valutazioni personali. (V 47/81, mass n 410429; (V 3674/81, mass n 414305).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)