Sez. L, Sentenza n. 5 del 02/01/2001 (Rv. 542914 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - RISPOSTE DEI TESTIMONI - APPREZZAMENTI E PARERI | Inammissibilità - Limiti - Convincimento sul fatto derivato dalla personale percezione del teste - Apprezzamenti non scindibili dalla ricostruzione del fatto - Rilevanza - Fattispecie in materia di ristrutturazione aziendale posta a base di un licenziamento.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - RISPOSTE DEI TESTIMONI - APPREZZAMENTI E PARERI
Il principio secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi, deve essere inteso nel senso che il testimone non deve dare un'interpretazione del tutto soggettiva o indiretta delle circostanze di fatto ed esprimere apprezzamenti tecnici o giuridici su di esso, ma ciò non comporta, peraltro, che egli non possa riferire anche il convincimento sul fatto e le sue modalità derivatogli dalla sua stessa percezione, ed esprimere gli apprezzamenti che non sia possibile scindere dalla deposizione dei fatti. (Fattispecie relativa a deposizione sulla sussistenza o meno di una riorganizzazione dell'attività lavorativa, e in particolare della distribuzione tra le varie posizione di lavoro delle fasi produttive, in una piccola impresa, in controversia relativa a licenziamento per giustificato motivo oggettivo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 231, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)