Sez. 1, Sentenza n. 6716 del 02/04/1979 Ud. (dep. 20/07/1979) Rv. 142652 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO QUALSIASI SENTENZA - AMMISSIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO QUALSIASI SENTENZA - AMMISSIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Con la declaratoria di parziale illegittimita costituzionale dell'art 195 cod proc pen lo sbarramento delle impugnazioni previsto nell'anzidetta disposizione e rimasto travolto per quanto attiene alla ricorribilita in Cassazione di qualsiasi decisione, anche se la doglianza della parte civile ha sempre per oggetto la pronuncia positiva sulla domanda civilistica. (nella specie si e precisato che col ricorso la parte civile tende ad un accertamento dell'illecito ai soli effetti privatistici e dunque privo di conseguenze sanzionatorie penali per l'imputato, tant'è che, in caso di annullamento della decisione di merito, il rinvio deve essere fatto al giudice civile a norma dell'art 541 cod proc pen).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 541
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)