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Sez. L, Sentenza n. 1209 del 28/03/1977 (Rv. 384876 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - COMUNICAZIONE AL CONTUMACE DELL'ORDINANZA CHE FISSA L'UDIENZA DI DISCUSSIONE - OMISSIONE - ATTIVITA ASSERTIVA E PROBATORIA DEL CONTUMACE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384876-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - COMUNICAZIONE AL CONTUMACE DELL'ORDINANZA CHE FISSA L'UDIENZA DI DISCUSSIONE - OMISSIONE - ATTIVITA ASSERTIVA E PROBATORIA DEL CONTUMACE - AMMISSIBILITA.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n 14 del 4 gennaio 1977, la quale ha dichiarato l'illegittimita costituzionale del combinato disposto degli artt 426 cod proc civ, come modificato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533 (sul nuovo rito del lavoro), e dell'art 20 della legge medesima, nella parte in cui, con riguardo alle cause pendenti al momento della loro entrata in vigore, non prevedono la comunicazione al contumace dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione ed il termine perentorio per l'integrazione degli Atti, l'omissione di detta comunicazione osta a che il decorso di quel termine comporti decadenza del convenuto contumace dal compimento di attivita assertiva e probatoria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)