Sez. L, Sentenza n. 3446 del 25/05/1981 (Rv. 414044 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - COMUNICAZIONE AL CONTUMACE DELL'ORDINANZA CHE FISSA L'UDIENZA DI DISCUSSIONE ED IL TERMINE PERENTORIO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ATTI - OMISSIONE - NULLITA DEL GIUDIZIO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - COMUNICAZIONE AL CONTUMACE DELL'ORDINANZA CHE FISSA L'UDIENZA DI DISCUSSIONE ED IL TERMINE PERENTORIO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ATTI - OMISSIONE - NULLITA DEL GIUDIZIO.*
Alla stregua della disciplina che risulta applicabile a seguito della sentenza della Corte costituzionale 14 gennaio 1977 n 14, che ha dichiarato la illegittimita degli artt 426 cod proc civ e 20 legge 11 agosto 1973 n 533, nella parte in cui non prescrivono, per le cause pendenti al momento della entrata in vigore della riforma del rito del lavoro, la comunicazione anche al contumace, della ordinanza di fissazione dell'udienza di discussione e dei termini concessi per integrare gli Atti, la Mancanza o la inefficacia di tale comunicazione rende nullo ogni successivo atto del processo. Conseguentemente, poiche l'art 292 cod proc civ stabilisce che le notifiche al contumace debbano essere fatte a lui personalmente, la notifica della predetta ordinanza effettuata invece al procuratore domiciliatario cessato dal mandato e nulla, e comporta la nullita di tutti gli Atti successivi. (V 1209/77, mass n 384876; (Conf 1928/79, mass n 398326).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)