Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2047 del 02/02/2016 (Rv. 638907 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Notificazione dell'atto impositivo - Effettuata per posta direttamente dall'Ufficio - Art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982 - Applicabilità analogica - Fondamento - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di notificazione dell'atto impositivo effettuata a mezzo posta direttamente dall'Ufficio finanziario, al fine di garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del notificatario, deve farsi applicazione in via analogica della regola dettata dall'art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l'impugnazione dell'atto notificato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 14 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)