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Sez. 2, Sentenza n. 12411 del 19/11/1991 (Rv. 474682 - 01)

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - "Ad substantiam" - In genere | Sottoscrizione delle parti - Espressione in documenti separati - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474682-01

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - "Ad substantiam" - In genere

Nei contratti a forma vincolata non occorre che la volontà negoziale sia manifestata da entrambi i contraenti contestualmente e contemporaneamente, per modo che il requisito della forma scritta ad substantiam, in caso di sottoscrizioni contenute in due documenti diversi, deve intendersi osservato anche quando la seconda sottoscrizione sia espressa in un documento separato, se questo sia inscindibilmente collegato al primo, sì da evidenziare inequivocabilmente l'incontro dei consensi nelle suddette forme. (Nella specie, in base all'enunciato principio la S.C. ha annullato per difetto di motivazione la decisione in cui i giudici del merito con riguardo ad un contratto preliminare di vendita, che - sottoscritto solo dal promittente alienante - indicava espressamente il rilascio da parte del promissario acquirente di un assegno in conto prezzo, avevano escluso alla sottoscrizione di tale titolo valore di manifestazione dell'accettazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)