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Sez. 1, Sentenza n. 4856 del 04/05/1995 (Rv. 492084 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA | Volontà negoziale - Espressione - Sottoscrizione delle parti contenuta in documenti separati - Validità - Condizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492084-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA

Anche con riguardo al compromesso ed alla clausola compromissoria, il requisito della forma scritta "ad substantiam" (artt. 807 e 808 cod. proc. civ.) non richiede che la volontà negoziale sia espressa con un unico documento che rechi la sottoscrizione dell'una o dell'altra parte, ma deve ritenersi osservato anche quando la seconda sottoscrizione sia contenuta in un documento separato, purché inscindibilmente collegato al primo (in forza di tale principio, la S.C., in relazione a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge n. 25 del 1994, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che la clausola compromissoria, anche quanto alle modalità di nomina degli arbitri, risultava dalla successione e correlazione di una serie di atti intercorsi tra gli interessati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 809 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25 art. 2, Legge 05/01/1994 num. 25 art. 3, Legge 05/01/1994 num. 25 art. 4, Legge 05/01/1994 num. 25 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)