Sez. 1, Sentenza n. 1990 del 06/04/1979 (Rv. 398390 - 01)
SICILIA - ELEZIONI - IN GENERE - CONTROVERSIE IN MATERIA ELETTORALE AMMINISTRATIVA - AUTONOMIA LEGISLATIVA - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE - AGO E GIUDICE AMMINISTRATIVO - RIPARTIZIONE - CRITERI - POTERE DI IMPUGNAZIONE - ATTRIBUZIONE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO - PRESUPPOSTO - APPLICABILITA DELLE NORME STATALI IN MATERIA.*
SICILIA - ELEZIONI - IN GENERE - CONTROVERSIE IN MATERIA ELETTORALE AMMINISTRATIVA - AUTONOMIA LEGISLATIVA - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE - AGO E GIUDICE AMMINISTRATIVO - RIPARTIZIONE - CRITERI - POTERE DI IMPUGNAZIONE - ATTRIBUZIONE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO - PRESUPPOSTO - APPLICABILITA DELLE NORME STATALI IN MATERIA.*
L'autonomia legislativa della regione siciliana in materia elettorale amministrativa non comporta analoga autonomia in materia di contenzioso elettorale e di organi di giurisdizione relativi. Pertanto sono applicabili, anche in detta regione, le norme degli artt 1 e 2 della legge 23 dicembre 1966 n 1147, con le quali e ripartita la giurisdizione tra giudici ordinari e giudici amministrativi, come risulta dall'art 2 della legge regionale 1 aprile 1967, n 32 il quale, nell'attribuire al Presidente della commissione prov di controllo il potere di impugnare a termini degli artt 81, 82/2, 82/3 del DPR 16 maggio 1960 n 570 e della legge statale n 1147 del 1966, presuppone necessariamente l'applicabilita nel territorio della regione di quelle norme, che formano oggetto di richiamo espresso, senza alcuna esclusione per la disciplina processuale ed i relativi termini del contenzioso elettorale. (Conf 459/77, mass nn 384006 e 384007).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 01/04/1967 num. 32 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)