Sez. U, Sentenza n. 459 del 02/02/1977 (Rv. 384006 - 01)
SICILIA - ELEZIONI - IN GENERE - CONTROVERSIE IN MATERIA ELETTORALE AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE - AGO E GIUDICE AMMINISTRATIVO - RIPARTIZIONE - CRITERI.*
SICILIA - ELEZIONI - IN GENERE - CONTROVERSIE IN MATERIA ELETTORALE AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE - AGO E GIUDICE AMMINISTRATIVO - RIPARTIZIONE - CRITERI.*
L'autonomia legislativa della regione siciliana in materia elettorale amministrativa non comporta analoga autonomia in materia di contenzioso elettorale e di organi di giurisdizione relativi. Pertanto e applicabile anche in detta regione la legge 23 dicembre 1966, n 1147, recante nuove norme in materia di contenzioso elettorale amministrativo, la quale, con le Disposizioni degli artt 1 e 2, ha posto il principio che spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l'ineleggibilita, la decadenza e l'incompatibilita alla carica di consigliere comunale, in quanto attinenti a diritti soggettivi, mentre sono devolute al giudice amministrativo le controversie in materia di operazioni elettorali, di conteggio e di attribuzione dei voti, le quali riguardano invece posizioni di interesse legittimo. (V 769/73, mass n 363023).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)