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Sez. 2, Sentenza n. 297 del 08/02/1964 (Rv. 300365 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE - CONCESSIONE IN LOCAZIONE DA PARTE DEL NON PROPRIETARIO DELLA COSA - AMMISSIBILITA - CONDUTTORE CONVENUTO PER IL RILASCIO - ECCEZIONI SULLA PROPRIETA DEL LOCATORE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1964-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300365-01

LOCAZIONE - IN GENERE - CONCESSIONE IN LOCAZIONE DA PARTE DEL NON PROPRIETARIO DELLA COSA - AMMISSIBILITA - CONDUTTORE CONVENUTO PER IL RILASCIO - ECCEZIONI SULLA PROPRIETA DEL LOCATORE - INAMMISSIBILITA.*

Il rapporto locatizio, che ha natura meramente obbligatoria, puo essere validamente costituito anche da chi non e titolare di un diritto reale sull'immobile locato, purche sia in condizione di trasferire materialmente al conduttore la detenzione ed il godimento dell'immobile stesso. Ne consegue che, prescindendo il rapporto di locazione dalla esistenza o permanenza nel locatore di un diritto reale sulla cosa, il conduttore, convenuto in giudizio per la restituzione dell'immobile locato e del quale ha effettivamente goduto, non puo opporre utilmente al locatore il fatto che lo stesso non abbia mai avuto o abbia perduto la proprieta della cosa locata e che, per questo, non e legittimato a chiederne il rilascio. (V. 2324/60; 1298/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)