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Sez. 3, Sentenza n. 6430 del 04/12/1981 (Rv. 417246 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE - STIPULAZIONE - LEGITTIMAZIONE - PRESUPPOSTI - TITOLARITÀ DI UN DIRITTO REALE SULL'IMMOBILE DA PARTE DEL LOCATORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - GIUDIZIO DI RILASCIO - CONTESTAZIONE, DA PARTE DEL CONDUTTORE CONVENUTO, DELLA CARENZA DI PROPRIETÀ IN CAPO AL LOCATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417246-01

LOCAZIONE - IN GENERE - STIPULAZIONE - LEGITTIMAZIONE - PRESUPPOSTI - TITOLARITÀ DI UN DIRITTO REALE SULL'IMMOBILE DA PARTE DEL LOCATORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - GIUDIZIO DI RILASCIO - CONTESTAZIONE, DA PARTE DEL CONDUTTORE CONVENUTO, DELLA CARENZA DI PROPRIETÀ IN CAPO AL LOCATORE - IRRILEVANZA.*

Il rapporto di locazione, avendo natura meramente obbligatoria, può essere validamente costituito anche da chi non è titolare di un diritto reale sull'immobile locato, purché sia in condizione di trasferire materialmente al conduttore la detenzione dell'immobile stesso. Con la conseguenza che il conduttore, convenuto in giudizio per il rilascio dell'immobile non può utilmente opporre la Mancanza di proprietà o di altro titolo che autorizzi il locatore a disporre della cosa, trattandosi di eccezione de iure tertii. (Conf 6413/79, mass n 403143; (Conf 728/70, mass n 345976; (Conf 3455/69, mass n 345568; (Conf 297/64, mass n 300365).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)