Sez. 2, Sentenza n. 35100 del 10/06/2015 Cc. (dep. 21/08/2015) Rv. 264511 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE | Sopravvenuta mancanza di esigenze - Somma di denaro soggetta a confisca obbligatoria ex art. 648 quater cod. pen. - Restituzione - Esclusione - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE
La somma di denaro, oggetto del reato di riciclaggio, non può, al venir meno delle esigenze che ne hanno legittimato il sequestro probatorio, essere restituita all'interessato, ostandovi il disposto dell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., trattandosi di cosa oggetto di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen., che costituisce ipotesi speciale rispetto a quella prevista dall'art. 240, comma secondo, cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)