Sez. 1, Sentenza n. 7402 del 28/03/2014 (Rv. 630141 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Provincia - Rappresentanza processuale - Spettanza al presidente della provincia - Carattere non esclusivo - Possibilità per lo statuto di affidare la rappresentanza ai dirigenti o agli esponenti apicali della struttura burocratica - Amministrativa - Sussistenza - Equipollenza di previsione regolamentare - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto delle province - ed il relativo regolamento ove vi sia un espresso e specifico rinvio da parte dello statuto - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa dell'ente, fermo restando che, ove manchi una specifica previsione, il presidente della provincia conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale della stessa ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla Provincia di Benevento in quanto la procura speciale alla lite era stata rilasciata da un dirigente dell'ufficio legale dell'ente, senza che fosse stata indicata la norma statutaria - né quella regolamentare autorizzata dallo statuto - che attribuiva a quel dirigente la rappresentanza esterna della Provincia, facendosi, invece, generico riferimento ad un non meglio precisato regolamento "dell'ordinamento e degli uffici").
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)