Sez. 5 - , Sentenza n. 26719 del 22/12/2016 (Rv. 642368 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Capacità di stare in giudizio - Ente locale - Potere di rappresentanza processuale - Dirigente dell'ufficio tributi o titolare della posizione organizzativa di appartenenza di detto ufficio - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 44 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 88 del 2005, applicabile anche ai processi in corso, l'ente locale, nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio, dinanzi alle commissioni tributarie, mediante il Dirigente dell'Ufficio Tributi, da intendersi come il Dirigente responsabile dell'Ufficio dello specifico tributo oggetto di lite, o, in mancanza, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l'Ufficio Tributi, dovendo verificarsi la necessità, o meno, di una specifica autorizzazione da parte di altri organi in base alle previsioni dello statuto comunale, atto normativo direttamente conoscibile dal giudice. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto il dirigente del servizio affissioni e pubblicità legittimato a rappresentare il Comune di Roma, in base all'art. 34, comma 4, dello Statuto comunale, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte di altri organi, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità per l'anno 1999).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11 com. 3, Decreto Legge 31/03/2005 num. 44 CORTE COST., Legge 31/05/2005 num. 88 art. 3 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)