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Sez. 5, Sentenza n. 34913 del 07/03/2016 Ud. (dep. 17/08/2016) Rv. 267833 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIVELAZIONE DI SEGRETO PROFESSIONALE | Possibilità di nocumento - Condizione obiettiva di punibilità - Individuazione in sentenza - Necessità.
Stato
decisa il 2016-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267833-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIVELAZIONE DI SEGRETO PROFESSIONALE

In tema di rivelazione di segreto professionale (art. 622 cod. pen.), il pericolo di nocumento, inteso come pregiudizio reale di qualunque natura, purché giuridicamente apprezzabile, costituisce condizione obiettiva di punibilità del reato che non può essere considerata presunta, ma deve essere individuata in sentenza con dati chiaramente significativi della sua esistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 622

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)